Il principio della libera circolazione delle persone si applica nell’Unione europea (UE) e nello Spazio economico europeo (SEE). 
 
Per il lavoratore europeo, questo significa avere il diritto di recarsi in un altro Stato membro e di lavorarvi e/o cercarvi lavoro.
La base giuridica della libera circolazione dei lavoratori è l’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La libertà di circolazione è garantita come diritto fondamentale anche dall’articolo 15, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Essa deriva dal principio comunitario della non discriminazione effettuata in base alla nazionalità: un lavoratore migrante deve essere trattato come i lavoratori nazionali in materia di accesso all’occupazione, condizioni d’impiego e di lavoro, vantaggi sociali e fiscali.
Per realizzare la libertà di circolazione, l’Europa ha quindi emanato vari regolamenti e direttive destinati a stabilire un determinato numero di regole e di principi, al fine di garantire che le persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione non risultino danneggiate dall’applicazione dei diversi sistemi nazionali.
Il diritto comunitario, quindi, non prevede di uniformare le legislazioni degli Stati membri, ma solo di coordinare i sistemi nazionali. Per il lavoratore mobile questo significa, concretamente, che i suoi diritti e obblighi sono fondamentalmente garantiti dal diritto comunitario ma continuano a essere disciplinati dalle legislazioni nazionali del suo Stato di occupazione e/o di residenza.
I manuali per informarsi sui propri diritti e doveri